Accesso alle case popolari: la Corte Costituzionale boccia la richiesta di “documenti aggiuntivi” per gli stranieri e i punteggi sproporzionati a favore della lungo-residenza

Incostituzionale la legge regionale dell’Abruzzo sull’accesso agli alloggi pubblici. Anche in Friuli Venezia Giulia la legge regionale n. 24/2018 prevede l’obbligo di presentare documentazione aggiuntiva comprovante che i tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di immobili nel paese di origine e/o di provenienza, se cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea. Anche solo per rispetto istituzionale nei confronti della Corte costituzionale, alla luce di questa sentenza, tutti i Comuni o le ATER che mantengono nei loro bandi clausole relative ai “documenti aggiuntivi” richiesti ai soli cittadini stranieri dovrebbero eliminarle immediatamente .

La Corte Costituzionale, con la sentenza 9/2021, depositata venerdì scorso, accogliendo il ricorso promosso dal Governo, ha dichiarato incostituzionali due norme della regione Abruzzo relative all’accesso agli alloggi pubblici, affrontando due questioni che in realtà riguardano le normative presenti anche in altre regioni, incluso il Friuli Venezia Giulia.

La prima è la nota questione dell’obbligo, posto a carico dei soli cittadini extra UE, di presentare documenti che attestino la assenza di proprietà immobiliari nei Paesi di origine e nei Paesi di provenienza.
Secondo la Corte questa richiesta non solo è “irragionevole per la palese irrilevanza e pretestuosità del requisito che intende dimostrare”, ma è anche discriminatoria nei confronti degli stranieri perché le stesse difficoltà di accertamento dei beni all’estero che valgono per gli stranieri valgono anche per gli italiani e quindi costituisce un aggravio burocratico discriminatorio su base di nazionalità.

La seconda, riguarda la scelta della Regione Abruzzo di “sopravvalutare” la durata della residenza in un Comune della Regione, attribuendo un punto all’anno per ogni anno oltre i 10. La Corte, dichiarando incostituzionale anche questa previsione, ricorda che è la considerazione del bisogno che deve guidare l’azione pubblica in tema di prestazioni sociali e che la durata della residenza pregressa non è mai di per sé significativa di una condizione di maggior bisogno.

A questo punto tutti i Comuni o le ATER che mantengono nei loro bandi clausole relative ai “documenti aggiuntivi” richiesti ai soli cittadini stranieri, sulla base di norme contenute nella corrispondente normativa regionale, dovrebbero mettere mano a dette norme e requisiti e, anche solo per rispetto istituzionale nei confronti della Corte costituzionale, eliminarle immediatamente .

Questo vale in particolare per il Friuli Venezia Giulia che, con la legge regionale n. 24/2018, ha modificato la L. r. 1/2016, introducendo , per i soli cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea, l’obbligo di presentare la documentazione aggiuntiva comprovante che i tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di immobili nel paese di origine e/o di provenienza, al fine di accedere agli interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata, agevolata così come ai contributi di sostegno alle locazioni.

ASGI – che ha contribuito a questo risultato promuovendo numerosi giudizi tra cui alcuni tuttora pendenti dinanzi ai Tribunali di Trieste, Udine e Pordenone – invita il legislatore regionale del FVG ad attivarsi in questo senso, evitando così sia il moltiplicarsi del contenzioso, ma soprattutto il protrarsi di situazioni di ingiustizia in contrasto con la nostra Costituzione e che ostacolano l’inclusione sociale di componenti fragili della popolazione a svantaggio della coesione sociale complessiva, quale bene comune dell’intera collettività sociale .