Trasmesso esposto alla Procura della Repubblica regionale e a quella Ue contro la cementificazione di rogge e canali

La vicenda della cementificazione di canali e rogge si arricchisce di nuovi capitoli: non solo l’annunciata mobilitazione per giovedì prossimo 11 giugno, ma anche una azione legale intrapresa dal Comitato per la vita del Friuli rurale e nello specifico dal presidente del sodalizio Aldevis Tibaldi (noto per la sua pluridecennale attività in difesa dell’ambiente). Il Comitato chiede, in estrema sintesi di indagare sulle possibili concrete ipotesi di illecito amministrativo e penale  stante, sostiene l’esposto,  “i documentati, rilevanti dubbi sulla regolarità delle azioni portate a termine dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e delle ditte affidatarie”, si chiede alle Magistrature di verificare e sancire ogni possibile addebito sotto il profilo penale, lesivo degli ordinamenti dello Stato italiano e della Comunità europea.

Questo il testo completo dell’esposto, lungo ma decisamente esaustivo

Scrive nell’esposto/denuncia ex art. 331 c.p.p. indirizzato al Procuratore Europeo per l’Italia dott. Andrea Venegoni European Public Prosecutor Office 11 Avenue J. F.Kennedy-L1855 Luxemborg Luxembourg e alla Procura della Repubblica del FVG Foro Ulpiano 1 34133 TRIESTE: “Manomissione della Roggia di Palmanova attraverso la cementificazione della sua sezione bagnata e la estirpazione della vegetazione riparia con il pretesto di un intervento di supposta “manutenzione straordinaria”.
Lavori posti in atto dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e finanziati con le risorse del PNRR. Aldevis Tibaldi ESPONE quanto segue:
I FATTI E LE CONSEGUENZE . Al pari di quanto attuato in svariati corsi d’acqua minori del medio e basso Friuli con un crescendo di appalti degni di miglior causa e non giustificati da alcuna criticità, la Roggia di Palmanova, nel suo percorso attraverso i Comuni di Udine, Pavia di Udine, Santa Maria la Longa e Palmanova viene sottoposta a cosiddetti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria gestiti dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e dalla medesima affidati a ditte esecutrici. Detti lavori, finanziati con risorse del PNRR, e tali condizionati da significative semplificazioni in fase di appalto, devono seguire il cosiddetto principio di DNSH (L’acronimo DNSH sta per Do No Significant Harm, ovvero il principio europeo che impone agli investimenti e ai progetti (inclusi quelli finanziati dal PNRR) di non arrecare alcun danno significativo all’ambiente. È un requisito obbligatorio per accedere ai fondi europei e si articola in sei obiettivi ambientali: Mitigazione dei cambiamenti climatici, Adattamento ai cambiamenti climatici, Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, Transizione verso l’economia circolare e riduzione dei rifiuti, Prevenzione e riduzione dell’inquinamento, Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi NDR) affinché non debbano arrecare alcun danno significativo all’ambiente. Ciononostante, i lavori di cui sopra si sono tradotti nella cementificazione della sezione bagnata dell’alveo e quindi nella distruzione della vegetazione ripariale insediata da centinaia d’anni e tale da costituire un unicum paesaggistico e nella conservazione della biodiversità. Ne è derivato un sostanziale scompenso nel rapporto con l’ambito circostante. Le ricerche dimostrano che le zone ripariali sono strumentali al miglioramento della qualità dell’acqua per effetto di un fenomeno di autodepurazione, dimostrando un effetto particolarmente efficace di rimozione dei nitrati e denitrificazione dei fertilizzanti che vi possono penetrare dalle attività agricole circostanti e in un contesto agricolo sempre più intensivo. Con la profonda alterazione del chimismo, del regime idraulico e termometrico dell’acquifero, la cementazione estingue la saturazione del terreno attraversato; con essa la conseguente presenza della fauna acquatica e della catena alimentare, ovvero l’insieme dei rapporti tra gli organismi e i vegetali ivi insediati in un equilibrio vitale.  Con l’abbattimento della cortina arborea e il manto vegetale spondale è venuto meno il corridoio ecologico, ovvero il rifugio di alquante specie protette e con esse l’habitat di insetti impollinatori, di anfibi e di svariati mammiferi. In particolare con gli abbattimenti avvenuti nell’indifferenza della nidificazione in atto e del periodo riproduttivo è stato inferto un colpo insanabile all’avifauna. Che a riprova di un ecosistema ricchissimo, descritto dalle cronache locali come un “piccolo paradiso” di biodiversità, in precedenti interventi di prosciugamento del fossato (ad esempio nel 2012), si è proceduto al salvataggio di decine di migliaia di pesci (43.000 esemplari) e sono stati documentati avvistamenti di aironi cinerini, folaghe, gallinelle d’acqua, germani, tartarughe d’acqua e persino esemplari di nutria albina. Che, laddove la Roggia si snoda in fregio alla sede stradale e nel corso dei lavori di che trattasi sono statti estirpati gli alberi e i cespugli arginali, è venuta meno la delimitazione visiva della depressione e con essa la sicurezza dei veicoli in transito. Nè, per altre ragioni può essere ignorato il fatto che le acque della Roggia di Palmanova, che già nel XIV secolo si disperdevano sotto Lavariano, nei pressi della Stradalta, vennero condotte alla fortezza di Palmanova nel dicembre del 1617 ad opera del generale Antonio Grimani, Provveditore della Serenissima. Cosicché, dopo quattrocento anni di vita, l’opera idraulica in questione deve ritenersi a tutti gli effetti un bene pubblico sottoposto a vincolo paesaggistico e monumentale: come tale sottoposta ad una specifica autorizzazione ministeriale da parte della Soprintendenza. . che Palmanova è città dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO e già nel 1987 la Soprintendenza archeologica per i beni artistici e storici del Friuli ha incluso la Roggia di Palma tra i beni da salvaguardare, imponendo l’obbligo di sottoporre alla Soprintendenza qualunque progetto di opere che ne possa modificarne l’aspetto. Che, a maggior ragione, sorprende la risposta alla interrogazione n. 679 avanzata dal consigliere regionale Prof. Furio Honsell in data 22.12.25, dove l’interrogato, ovvero l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Zannier, abbia ignorato che il corso d’acqua in questione fosse una Roggia pluricentenaria e quindi, diversamente dai canali di irrigazione, implicitamente soggetta alle leggi di tutela dei beni pubblici di acclarata rilevanza e vetustà, quindi di pertinenza della Sovraintendenza e non certo degli uffici regionali (Vedi allegato).  Che la risposta di cui sopra, consegnata brevi manu e corredata da una specifica autodifesa da parte del CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA, dichiara senza mezzi termini, e confondendo i canali di irrigazione con le Rogge, “che l’obiettivo del progetto di manutenzione straordinaria… è il risparmio della risorsa idrica attraverso la riduzione delle perdite dovute a infiltrazioni”: quindi ignorando tutte le funzioni garantite dalla Roggia di Palmanova in quattro secoli di vita. Che la formazione del consenso conferito alla cementificazione della Roggia da parte degli uffici regionali appare a tutti gli effetti formale e per molti versi dovuta, tale comunque da seguire un percorso procedurale e una prassi sempre più consolidata, cioè tesa ad evitare ogni approfondimento e ogni confronto con il pubblico, per non dire quel dibattito pubblico sollecitato dall’Europa e praticato dalle Nazioni civili. Cosicché i lavori in questione hanno avuto inizio nella ignavia delle amministrazioni comunali interessate e persino nella assenza delle tabelle che ritualmente devono essere apposte sui luoghi di lavoro per dare notizia della loro consistenza, della durata e delle autorizzazioni emesse.
PROFILI NORMATIVI E POTENZIALI VIOLAZIONI
Alla luce di quanto esposto, si ravvisano concrete ipotesi di illecito amministrativo e penale in riferimento alle seguenti disposizioni: . La mancata osservanza dell’Art. 9 della Costituzione italiana, che impegna la Repubblica a garantire la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; . Il reato configurabile in caso di spogliazione, distruzione, deterioramento o uso illecito di un bene pubblico sottoposto a vincolo paesaggistico o monumentale (artt. 518-duodecies e 518-terdecies del Codice Penale). Eseguire lavori su beni paesaggistici o culturali senza la prescritta autorizzazione, o in difformità da essa, configura un reato contravvenzionale che comporta l’arresto e l’ammenda. Fermo restante il ruolo della Soprintendenza, ovvero l’autorizzazione preventiva nei confronti di qualsiasi intervento su beni vincolati (art. 146 D.Lgs. 42/2004). La violazione di tale parere vincolante rende l’opera abusiva e insanabile, facendo scattare l’ordine di demolizione e rimessione in pristino a carico dei responsabili. . La mancata osservanza della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” (art. 4, per la tutela degli habitat e art. 5 nei confronti dei periodi di nidificazione) e Direttiva 92/43/CEE “Habitat” (art. 6, conservazione dei siti e delle specie), recepite con il DPR 357/1997 e successive modifiche (D.Lgs.128/2010); . La mancata presa d’atto del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo, del 24 aprile 2024, poi trasformato in legge sul ripristino della natura (Nature Restoration Law), in particolare nei confronti degli artt. 4, 10 e 11, che impongono il ripristino degli ecosistemi acquatici, la demolizione dei manufatti che ne snaturano la originalità e quindi la cessazione del degrado degli habitat fluviali; Legge di prossima adozione da parte dello Stato Italiano dopo il completamento della mappatura dei degradi nazionali affidata all’ISPRA. . La mancata osservanza del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), art. 3-quater (principio di precauzione e tutela dell’ecosistema) e delle norme in materia di difesa del suolo e tutela delle acque; . I ravvisati profili di responsabilità connessi alla corretta destinazione rispettosa della tutela ambientale, rendicontazione e trasparenza dei fondi PNRR, nonché al rispetto degli obblighi di informazione e partecipazione pubblica (L. 241/1990, Codice del Terzo Paesaggio – D.Lgs. 42/2004). . Si segnala altresì la possibile violazione degli artt. 30 e 31 della Legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica) e della Convenzione di Berna (Legge 503/1981), per aver distrutto habitat di specie protette e aggravato il pericolo per la fauna. . I possibili profili di responsabilità per la mancata vigilanza da parte degli uffici regionali, comunali e specificatamente dei corpi incaricati di presidiare il territorio.
RICHIESTE
Stante i documentati, rilevanti dubbi sulla regolarità delle azioni sinora portate a termine dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e delle ditte affidatarie, nonché delle conseguenti spese che ne sono seguite e ne potranno seguire per la rimessione in pristino, si chiede alle spettabili Magistrature in epigrafe di verificare e sancire ogni possibile addebito sotto il profilo penale, lesivo degli ordinamenti dello Stato italiano e della Comunità europea; – – si chiede di eseguire le opportune indagini e, se vi fossero riscontrate violazioni integranti fattispecie penali, di perseguire i responsabili; con riserva del diritto di proporre opposizione avverso l’eventuale archiviazione ex art 408 e ss cpp; – – di conseguenza si rimane a disposizione per ogni possibile futuro chiarimento ed integrazione, e nel contempo si richiama l’art. 4 della Legge 179/2017 a tutela dell’istante. Infine, qualora archiviato il presente esposto, si chiede di esserne debitamente informato ai sensi delle leggi vigenti e della Legge 241/1990, in particolare.

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