Lieta del pronunciamento della Soprintendenza nel merito della salvaguardia delle Torri Faro dello Stadio Friuli

Sono lieta del pronunciamento della Soprintendenza nel merito della salvaguardia delle Torri Faro dello Stadio Friuli.  Prendo atto anche dei rilievi dell’Anac sulla procedura “Stadio Friuli”, che comunque seguono rilievi del medesimo tenore di fine 2020, notificati al Comune di Udine per inizio contraddittorio ancora a ottobre 2019, sostanzialmente, allora, rigettati dall’amministrazione.
A questi rilievi si interseca, a ottobre 2020, l’istruttoria di giunta per la fusione delle Torri.  A seguito di un corposo accesso atti ho ricostruito la questione, anche alla luce di un importante documento di ottobre 2015, non votato, ma comunque frutto, anch’esso, di un’accurata istruttoria.  Io me lo ricordavo; evidentemente i miei ex colleghi Michelini, Falcone, Pizzocaro, il Sindaco Fontanini, che allora era Presidente di Provincia, il già Sindaco Honsell, Giacomello, il Centrosinistra e molti altri, invece, no.  Alla luce di tutte queste oggettività, ho provveduto a esporre all’amministrazione i miei rilievi, con formale PEC e anche con mail ai soggetti indicati, il 15 giugno, nella certezza del recepimento dei suoi contenuti.
Procedura Stadio Friuli

Ho preso atto delle notizie apparse nei giorni scorsi sulle testate locali relativamente alla questione “Stadio Friuli”.

In questa sede riterrei opportuno limitarmi alla trattazione del punto 7 del deliberato dell’atto ANAC N. 410 del 26 maggio 2021 – Fasc. Anac n. 3391/2018 – Oggetto Contratto del 29.3.2013 tra il Comune di – omissis – e la Società – omissis – per la ristrutturazione dello Stadio – omissis – e successiva Delibera di C.C. di – omissis – n. 4 del 15.1.2018 avente ad oggetto procedura ex art. 1, co. 303, 304 e 305 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (e ss.modifiche introdotte dalla Legge n. 96 del 21.6.2017), recepita dalla L.R. – omissis – n. 33/2015 art. 3, co. 23.

 

Il punto 7 del dispositivo deliberativo cita testualmente: “rileva l’inadempimento contrattuale della società – omissis – e la mancata contestazione, con richiesta di risarcimento del danno, del Comune di – omissis – alla medesima società – omissis – in relazione alla violazione dell’art. 5 del contratto del 29.3.2023, che proibisce espressamente il mutamento del nome dello Stadio – omissis”.

 

A questo proposito vorrei ricordare alle SSVV quanto segue (da PG/U 0130334 del 28.10.2015, allegato):

 

– a luglio 2015 la società Udinese Calcio Spa ha formulato al Comune di Udine una richiesta di stipula di una convenzione accessoria, a modifica di quanto contenuto all’art. 5 del richiamato contratto, ove si prescrive che “…al Superficiario non è consentito mutare la denominazione dello Stadio Friuli”, e ciò in conseguenza alla manifestazione di concreto interesse di soggetti disposti a stipulare un rapporto di sponsorizzazione con la Società Udinese Calcio S.p.A.;

– in quell’occasione “si è posta anche attenzione alla puntualizzazione delle proposte della Società Udinese Calcio Spa, sotto il profilo economico…”…prevedendo la stipula di idoneo atto aggiuntivo al predetto contratto di data 29 marzo 2013 e la decisione in Consiglio comunale;

– con nota dd. 01.10.2015 la società Udinese Calcio Spa ha preso atto delle condizioni sopra elencate, significando che, allo stato, sono ancora in corso le valutazioni sull’accordo di sponsorizzazione. L’iter amministrativo viene sospeso. L’atto allegato è, nel frattempo, già stato trasmesso ai commissari (commissione 01.10.2015, consiglio comunale 05.10.2015);

 

– sempre lo stesso giorno, 01.10.2015 il segretario generale Carmine Cipriano manifesterà formalmente “perplessità circa la legittimità della procedura di cui trattasi e sulla proposta di deliberazione…” (atto PI/C 0008969 del 01.10.2015, allegato);

 

– nell’atto di cui era prevista la votazione in aula si sarebbe dovuto deliberare:

 

– di accogliere parzialmente, per le ragioni esposte in premessa, la richiesta della Società Udinese Calcio S.p.a. prevedendo, a modifica dell’art. 5 del richiamato Contratto, e previa stipula di idoneo atto aggiuntivo al predetto contratto di data 29 marzo 2013, a rogito del Notaio Lucia Peresson Occhialini Rep. n. 22898, le cui spese saranno ad integrale carico della Società Udinese Calcio S.p.a,. i seguenti punti:

 

– La Società Udinese Calcio S.p.a. è autorizzata ad affiancare alla denominazione “Friuli” la indicazione dello sponsor che verrà individuato dalla Società stessa;

 

– Le dimensioni tipografiche o tecniche della denominazione “Friuli” dovranno mantenere adeguata dignità rispetto a quelle dello sponsor, e comunque la veste grafica dell’intiera denominazione dovrà essere formalmente approvata dalla Giunta Comunale, che si riserva il diritto di veto nel caso il titolo dello sponsor possa essere valutato, a propria insindacabile valutazione, pregiudizievole per la dignità e l’onorabilità della struttura sportiva o che violi l’etica e la morale, esibendo, a titolo di puro esempio, ragioni sociali di fabbriche di armi o di agenzie trattanti gioco d’azzardo;

 

– Il nome dello sponsor potrà trovare visibilità all’interno dello Stadio dove potrà essere utilizzato in ogni modo fosse di convenienza della Società Udinese Calcio S.p.a., mentre in ogni e qualsiasi sede esterna dovrà sempre restare abbinato al nome “Friuli”, nei termini di cui ai precedenti punti 1) e 2), individuando in tal modo la struttura sportiva realizzata in adempimento ai disposti del predetto contratto di data 29 marzo 2013;

 

– La Società Udinese Calcio S.p.a. si dovrà impegnare, sotto condizione risolutiva dello stipulando accordo, ad inserire nel contratto che andrà a concludere con lo sponsor per associare il nome dello stesso allo Stadio, la previsione espressa che la Società Udinese Calcio S.p.a. corrisponda al Comune di Udine una somma in denaro pari al 20% del valore annuo del contratto della sponsorizzazione, e comunque per un importo non inferiore a € 150.000,00, che verrà gestito dal Comune di Udine nell’ambito di un Fondo specificatamente finalizzato a sostenere iniziative sociali in ambito sportivo. A garanzie dell’obbligazione assunta, la Società Udinese Calcio S.p.a. presterà idonea garanzia a mezzo polizza fidejussoria stipulata con primaria Compagnia di assicurazioni. La Società Udinese Calcio S.p.a. si dovrà impegnare, sotto condizione risolutiva dell’accordo, ad estendere tale obbligazione a tutti gli sponsor che si succederanno nel tempo;

 

– La Società Udinese Calcio S.p.a. si impegna, sotto condizione risolutiva dell’accordo, a trasmettere al Comune di Udine copia integrale dei contratti di sponsorizzazione e “naming” che andrà di volta in volta a stipulare con lo sponsor, e/o quelli che risuccederanno nel tempo entro trenta giorni dalla rispettiva stipulazione. La violazione di quanto previsto al precedente comma obbligherà comunque, fatta salva la risoluzione contrattuale, la Società Udinese Calcio S.p.a. al pagamento di un importo di € 5.000,00 giornalieri, a titolo di penale contrattuale, a decorrere dalla comunicazione del Comune di Udine sino a quando non verrà ripristinato l’uso esclusivo del nome “Stadio Friuli”;

 

– Oltre alle obbligazioni di cui ai punti precedenti, la Società Udinese Calcio S.p.a. resta vincolata alla reistallazione a proprie totali cure e spese delle originarie torri faro, a suo tempo rimosse e attualmente ricoverate presso una struttura comunale, con la prescrizione che il sito, di pubblica proprietà, venga individuato nei pressi dello Stadio, in luogo individuato dall’Amministrazione Comunale quale simbolo qualificante della storia dell’impianto. La reinstallazione dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla data di formale comunicazione all’Udinese Calcio S.p.a. del punto esatto di collocazione. In caso di mancato rispetto di tale termine, alla Società Udinese Calcio S.p.a. verrà applicata una penale pari a € 500,00 giornaliere.

 

Questa delibera verrà ritirata dal sindaco Honsell nel corso del consiglio comunale del 5 ottobre 2015, prevedendo la futura ripresentazione, che non avrà luogo,

Successivamente l’Udinese Calcio, da quanto mi è dato sapere, chiederà i permessi per l’affissione delle scritte, ma poi le installerà senza attendere la necessaria autorizzazione. Successivamente avranno inizio le procedure giudiziarie che conosciamo, fino ad arrivare ai giorni nostri.

 

Alla luce delle sottoposte evidenze, paiono quindi poco credibili le istanze dell’Udinese Calcio in merito a richieste risarcitorie, in special modo dopo i pronunciamenti del Segretario Cipriano, dell’Anac e della giustizia amministrativa, espressi unanimemente.

 

Sono quindi a invitare le SSVV a una valutazione dei fatti sopra esposti, chiedendo all’Udinese Calcio le spettanze che avrebbe dovuto versare al comune (150.000 euro l’anno) in quanto la stessa società ha percepito, per i 5 anni di sponsorizzazione 500.000 euro l’anno, oltre alla reinstallazione delle torri faro come sopra meglio specificato e al danno subito. A tutela della procedura, oltre a renderne edotta l’ANAC, ho provveduto, da tempo, a trasmettere e ad aggiornare la Corte dei Conti e la Procura della Repubblica.

 

Rimanendo a disposizione, certa in un positivo accoglimento di questa mia, nell’interesse di tutti i cittadini, porgo cordiali saluti.

 

Claudia Gallanda.