Progettazione del depuratore di Lignano, condannata Cafc a risarcire il danno alla società di ingegneristica estromessa. Il grave inadempimento per il Tribunale non esisteva
E’ il secondo caso nel quale ci imbattiamo in poche settimane che potremmo definire di “Davide contro Golia”. Casi dove a soccombere sotto la scure della giustizia sono “moloc” della pubblica amministrazione, sia essi “istituzionali” che rappresentati da società pubbliche che di privatistico hanno solo la caratterizzazione formale e gli stipendi dei dirigenti, ma che di fatto, sono prolungamento delle istituzioni che in quota variabile vi partecipano e che non dovrebbero mai tirarsi fuori, pena diventare correi, quando la nave fa acqua, ma anzi far valere il loro peso in quanto danneggiate dalla eventuale mala gestione. Ma il vero problema è che queste realtà si approfittano della loro condizione di “res pubblica” per gestire le cose in libertà o magari cercare di sopraffare chi, come fornitore di servizi o di “opere d’ingegno”, non soggiace ai desiderata non sempre legittimi o quantomeno ingiusti dei capò di turno. Ovviamente non si deve generalizzare, ma la tendenza di far valere il valore dell’interesse generale presunto non può essere usato come una clava o peggio come giustificazione di ogni scorciatoia. Quando poi tutto questo viene comprovato da sentenze, il fastidio per il cittadino non può che essere massimo. Per questo in genere c’è chi cerca di far calare un velo di silenzio o, con arroganza, si arrampica sugli specchi spesso aggravando la situazione. E’ il caso della prima vicenda che abbiamo trattato ampiamente nelle scorse settimane, relativo alla querelle fra una società privata la Geotechnos S.r.l e la allora Provincia di Pordenone oggi “assorbita” nella Regione Fvg, con quest’ultima condannata, anche in secondo grado, ad un risarcimento danni milionario per aver danneggiato la ditta privata a tal punto da minarne credibilità e possibilità operative, il tutto, fra l’altro in maniera probabilmente fraudolenta, tanto che è aperto provvedimento penale per falsa testimonianza nei confronti di alcuni funzionari. Del secondo caso, dove Golia è stramazzato nella polvere colpito dal Davide di turno nelle sembianze di un elegante quanto determinato signore, si è venuti a sapere quest’oggi a seguito di una conferenza stampa promossa dalla società di progettazione ingegneristica Noesis Italia s.r.l. e riguarda il depuratore di Lignano Sabbiadoro. A raccontare la complessa vicenda l’Amministratore Delegato di Noesis Italia srl l’Ing. Edoardo Insalaco che con dovizia di particolari che dobbiamo sintetizzare per quanto possibile essendo la vicenda tecnicamente ostica, ha spiegato che nel 2008 per conto dell’Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro Noesis aveva redatto un progetto preliminare generale per l’adeguamento dell’impianto di depurazione comunale. Nello stesso anno erano stati redatti, approvati e validati solo i primi due interventi esecutivi regolarmente finanziati dei quattro previsti nel progetto generale. Nel 2009 il Cafc s.p.a. subentrava nella gestione del servizio idrico al Comune di Lignano e in data 01.02.2012 lo stesso CAFC s.p.a. sottoscriveva con la Noesis Italia s.r.l., un contratto di prestazione d’opera professionale relativo alla Direzione del Lavori e al Coordinamento della Sicurezza unicamente per i primi due interventi. Tutto procedeva bene finchè in data 02.02.2015 il Cafc s.p.a. comunicava la risoluzione unilaterale per grave inadempimento del contratto con la Noesis Italia s.r.l.. Ritenendo l’azione ingiusta, abnorme ed ingiustificata in data 14.04.2015 la Noesis Italia s.r.l. adiva vie legali. Dopo quattro anni e precisamente il 22 Maggio scorso è stata depositata la sentenza (Giudice Unico Raffaella M. Gigantesco) che accoglie totalmente le tesi dell’azienda Noesis. In estrema sintesi il tribunale deduce e sostiene la non sussistenza del grave inadempimento sorprendentemente attribuito dal CAFC s.p.a. alla Noesis Italia s.r.l. dichiarando l’illegittimità della risoluzione contrattuale per inadempimento. La sentenza che, conseguenzialmente, dichiara la sussistenza dei presupposti per il rilascio da parte di CAFC s.p.a. dei certificati di regolarità esecutiva dei servizi, a favore di Noesis Italia s.r.l. fino alla data in cui la stessa Noesis Italia s.r.l. ha dato attuazione alla Prima Perizia Suppletiva e di Variante ma anche un riconoscimento economico del danno ed accessori, quantificato in 83’411,20 euro. Senza contare poi tutte le altre spese sostenute e che ricadono sul bilancio della società pubblica e in ultima analisi, salvo che non vengano operate “rivalse” su chi decise l’estromissione della società Oesis, sulle bollette dei cittadini. Per questo, quello che potrebbe sembrare, a una analisi asettica e superficiale, un semplice contenzioso fra aziende, in realtà è fatto serio perchè alla fine di tutto, per dirla “popolare”, rischia di pagare “Pantalone”. Anzi ha già pagato perchè il risarcimento deciso dal Tribunale è già stato erogato. Ora, al di là del fatto narrato, viene da chiedersi perchè, sempre più spesso, chi gestisce, direttamente o indirettamente la “res publica” si sente dominium del “principe” pensando evidentemente di disporre tutto e di essere al di sopra di tutto e per di più senza necessitare più di azioni di legittimazione, insomma si auto-legittima nel suo ruolo pensando non solo di avere ragione, ma addirittura pretendendola con ogni mezzo, non ultimo incaricando avvocatoni da urlo e dalle parcelle altrettanto feroci, tanto paga sempre lo stesso Pantalone.
In ogni caso per ora, vedremo se Cafc farà appello alla sentenza, le cose appaiono chiare, non tanto, o meglio non solo, per quanto detto questa mattina dall’Ing Insalaco, ma dalla lettura attenta della sentenza che, obiettivamente, sembra lasciare pochi margini di manovra ad una impugnazione se non temeraria. Le argomentazioni del Giudice infatti paiono smontare preventivamente alcune possibili controdeduzioni. Inoltre un’eventuale nuova causa legale rischia di aggravare ulteriormente i costi di una vicenda che forse non doveva nascere e che al di fuori delle vicende legali ha probabilmente ripercussioni anche sul funzionamento attuale dell’impianto di depurazione che sembra una perenne incompiuta, una sorta di Salerno-Reggio Calabria della cacca e non certo per responsabilità degli iniziali progettisti. Anche questo è infatti esplicitato (cacca a parte) nella sentenza quando il Giudice dichiara la sussistenza dei presupposti per il rilascio da parte di CAFC s.p.a. dei certificati di regolarità esecutiva dei servizi, a favore di Noesis Italia s.r.l. fino alla data in cui la stessa Noesis ha dato attuazione alla Prima Perizia Suppletiva e di Variante, in quanto, dopo la risoluzione contrattuale sono stati eseguiti “altri interventi per mano e progetto di altri soggetti”. Questo non è un particolare di poco conto in quanto il progetto della Noesis Italia s.r.l. è stato oggetto di modificazioni e quindi Noesis non può essere messa in relazione con l’attuale configurazione dell’impianto né con il suo funzionamento. Funzionamento che non appare al momento impeccabile con buona pace del mare e della Laguna di Marano. In ogni caso una vicenda che anche se formalmente conclusa ristabilendo per ora la verità giudiziaria sui fatti, lascia l’amaro in bocca. Del resto non è raro che il buonsenso si perda nel mare del delirio di onnipotenza che sembra sempre di più di moda, dai ministeri romani fino al tecnico di periferia che però ostenta la sua “patente” di “responsabile” pubblico. Del resto sempre citando il Giudice questo valuta il comportamento del CAFC s.p.a. (che pure avrà nomi e cognomi) “poco collaborativo se non sostitutivo” enfatizzando invece il ruolo della Direzione Lavori (nel caso l’ing. Insalaco) in cui compito è di “valutare le proposte e non condividerle supinamente”. Infatti spiega sempre il Giudice, “la risoluzione posta in essere da Cafc afferisce alla fase non progettuale dell’intera opera, già approvata e validata, dal Comune e dalla stessa Cafc, ma a contratto rispetto al quale la Noesis, nella persone dell’ing Insalaco, ha svolto l’incarico di Direttore lavori. In relazione a questa specifica funzione osserva il giudicante che la convenuta ( La Cafc ndr) non ha sollevato o almeno fatto pervenire anche alla stazione appaltante, prima dell’avvio della procedura di contestazione, alcuna lagnanza…”
Di certo quella estromissione ha provocato danni che il risarcimento monetario riconosciuto non possono colmare dato che, rimozioni dall’incarico professionale fatte con quelle modalità (grave inadempimento), sono una macchia quasi indelebile per un professionista perchè presuppone l’esistenza di danni, escludendolo di fatto dal mercato e da ogni nuovo incarico. Fra l’altro è da notare che Cafc non risulta avere adito vie legali per danni lamentati come avrebbe potuto, anzi dovuto fare, ovviamente se i danni fossero stati reali e comprovabili. Così non è almeno a leggere la sentenza. Sulla questione dei danni professionali subiti si è invece espresso questa mattina l’Ing. Insalaco: “Sicuramente la sentenza ci soddisfa per quanto riguarda il riconoscimento della nostra correttezza etica tecnica e deontologica, anche se non ci consente di recuperare il tempo e l’attività potenzialmente sfumata nei 5 anni ormai trascorsi ma non può essere ritenuta satisfattiva dal riconoscimento economico del danno che comunque, nel contesto generale degli effetti causati dal provvedimento illegittimo, assunto da CAFC s.p.a. contro Noesis Italia s.r.l., pur fondamentale, risulta, al momento, una subordinata rispetto agli altri valori in gioco. Prendiamo quindi atto della sentenza confidando che l’estate ci conservi la forza morale e la lucidità per riprendere il percorso professionale così gravemente ostacolato ed inficiato da un provvedimento assunto illegittimamente da dirigenti tecnici che hanno alte responsabilità e si occupano continuativamente dello specifico relativo a procedimenti di aggiudicazione e svolgimento di lavori pubblici tenendo altresì conferenze e corsi di formazione sugli stessi argomenti”.
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