Governo Meloni non balneare. Le promesse ai gestori fermate sul bagnasciuga
“Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente”. Da Bruxelles arriva l’ennesimo stop alla proroga senza messa a bando delle concessioni balneari in Italia. Questa volta è la Corte di Giustizie europea a pronunciarsi, esaminando il caso del Comune di Ginosa, in provincia di Taranto. L’amministrazione locale aveva prorogato al 2033 le concessioni di occupazione del demanio marittimo nel suo territorio, in linea con una legge italiana del 2018. L’ordinamento giuridico italiano, però, ha già recepito le disposizioni comunitarie che prevedono che le autorizzazioni debbano essere rilasciate per una durata limitata adeguata e senza procedura di rinnovo automatico. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva quindi notificato al Comune di Ginosa il proprio parere sulla questione, ricordandogli gli obblighi comunitari e che le disposizioni nazionali di proroga automatica delle concessioni dovevano essere disapplicate. Poiché il Comune di Ginosa non si era adeguato al suo parere, l’Autorità ha chiamato in causa il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con un ricorso diretto all’annullamento della delibera del Comune di Ginosa. Pur ritenendo che le disposizioni nazionali siano incompatibili con la direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno, il TAR dubita del carattere autoesecutivo della direttiva e dell’effetto di esclusione delle norme nazionali difformi. Sempre il TAR dissente dall’orientamento del Consiglio di Stato italiano, secondo il quale la direttiva 2006/123 è una direttiva di liberalizzazione e non già di armonizzazione. Da ciò il TAR deduce che tale direttiva avrebbe dovuto essere adottata all’unanimità e non già a maggioranza dei voti del Consiglio. Per questo, il TAR aveva quindi interpellato la Corte europea, che ha espresso un parere chiaro e su diversi profili. La conferma della Corte: no proroghe
In primo luogo, la direttiva si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere, a tal proposito, dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o che riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro. In secondo luogo, il diritto UE non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione. È necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati. Dall’esame del caso, non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. Poiché, da un lato, il fondamento giuridico di un atto deve basarsi sul suo scopo e sul suo contenuto e, dall’altro, la direttiva “ha l’obiettivo di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, il Consiglio ha correttamente deliberato a maggioranza qualificata, conformemente alle disposizioni del Trattato”. In ultimo – ed è il cuore del dibattito italiano – gli Stati membri sono obbligati ad applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, e non possono rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività, perché entrambi gli obblighi sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva. Poiché tali disposizioni sono produttive di effetti diretti, i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicarle, e devono quindi disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi alle stesse, come aveva chiesto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (Fonte 9Colonne)