Spitaleri, no a 5 anni residenza in Fvg per aiuto a poveri. “Centrodestra intacca principi costituzionali e bisogni primari”
“Uno Stato di diritto non può consentire che i principi fondamentali sanciti in Costituzione siano piegati a una ideologia o anche semplicemente elusi, in nome di un sovranismo locale che nulla ha a che fare con la sovranità popolare. La Corte Costituzionale ancora una volta bacchetta il legislatore regionale di centrodestra che, nel tentativo di accarezzare la pancia del suo elettorato, intacca principi non solo costituzionali ma legati al soddisfacimento dei bisogni primari dell’essere umano”. Lo afferma il componente della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri, in merito alla sentenza 7/2021 della Corte Costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9 comma 51, lettera b) della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). A proposito del requisito della residenza almeno quinquennale in Friuli Venezia Giulia per poter fruire del Fondo per il contrasto alla povertà, viene evidenziato “il carattere irragionevole e discriminatorio della disposizione, in violazione dell’art. 3 Cost., perché questa escluderebbe dalla prestazione situazioni di povertà maggiori di altre, solo perché nessun componente del nucleo familiare ha risieduto in Regione per almeno cinque anni”. Inoltre, viene sottolineato che «non vi è alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell’essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento».
Spitaleri spiega che “la Consulta chiarisce che, nel momento in cui si affida agli Enti locali l’intervento sulle situazioni di povertà per i residenti, non può essere la durata della residenza a costituire un criterio di intervento o di esclusione. Se quello che muove la legislazione in materia di contrasto alla povertà è il “qui e ora”, non può essere un criterio di merito da quanto tempo si risieda. È evidente che sarà il bisogno il criterio ordinatore degli interventi di politica sociale, perché è il bisogno, e la conseguente povertà materiale e le sue conseguenze, che devono essere combattute. Peraltro, è evidente la irragionevolezza della disciplina regionale censurata dalla Corte: in un territorio, è rispondente anche all’interesse della comunità affrontare e sostenere le situazioni di povertà e bisogno, a partire dalle più gravi, per le conseguenze che comportano e si riverberano in tutto il territorio invece che ignorarle in nome di una criterio temporale di residenza”.
“È evidente – conclude Spitaleri – che la maggioranza regionale a trazione leghista ha un disegno molto semplice: far aumentare il disagio per lucrare sulla protesta, sull’insicurezza, sulle situazioni di degrado lasciate a se stesse”.