Un’agenda digitale per i minori e gli adolescenti: le proposte di Telefono Azzurro
Rendere invalidi i contratti conclusi dai minori di sedici anni con i fornitori di servizi delle società dell’informazione; obbligare i fornitori di servizi della società dell’informazione a verificare l’età dell’utente; limitare il consenso al trattamento dei dati personali solamente ai maggiori di sedici anni; rafforzare il potere del Garante privacy in materia di sextorsion; potenziare il servizio del 114 introducendo il “Contatto di emergenza in APP”; introdurre l’educazione civica digitale e una nuova governance dell’agenda digitale dei bambini.
Sono le sette misure inserire all’interno della proposta di Agenda Digitale per i minori e gli adolescenti presentate dal Presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo alla Camera in occasione dell’Internet Safer Day.
L’obiettivo è vederle tradotte in puntuali proposte di policy da parte del Governo così da poter tutelare e valorizzare i diritti dei bambini e degli adolescenti nel mondo del digitale, investendo in azioni e strategie concrete a breve e lungo termine.
“Ciò che è emerso chiaramente dalla due giorni del Safer Internet Day è che i diritti di bambini e adolescenti vanno tutelati”, evidenzia il Presidente Caffo. “Sono gli stessi ragazzi a richiederlo. Occorre una verifica dell’età, che i dati dei bambini siano tutelati e non siano diffusi e condivisi senza il consenso dei genitori, occorre costruire reti per proteggere i bambini da immagini tossiche e negative. Ringrazio il vice Ministro Bellucci e il governo per aver fatto proprie queste azioni concrete. Fondamentale sarà coordinarsi con genitori, insegnanti e tutti gli adulti di riferimento – in una sorta di responsabilità collettiva – per costruire insieme un mondo in cui il digitale sia una risorsa e non un pericolo”.
L’evento a Montecitorio ha visto la partecipazione del Vice Ministro al Lavoro e alle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci e diversi esponenti del mondo politico e istituzionale che si sono confrontati sulle metodologie di attuazione delle legislazioni in materia di protezione e tutela di bambini e adolescenti nell’ambiente digitale.
LE PROPOSTE DI TELEFONO AZZURRO
Online ci sono cinque miliardi di persone delle quali un terzo sono bambini. Nonostante ciò, internet e, in generale, l’ecosistema digitale non è stato pensato, progettato e sviluppato a misura di bambino. Inoltre, le misure alle quali si è sin qui fatto ricorso nel tentativo di scongiurare il rischio che i minori di sedici anni non utilizzassero servizi, piattaforme e applicazioni non adatte alla loro età, non hanno funzionato. Questo, da una parte espone i più piccoli a rischi enormi nella dimensione digitale, come ciclicamente raccontato dalla cronaca, e dall’altra rischia di privare i più giovani delle straordinarie opportunità che la dimensione digitale potrebbe offrire loro.
1. RENDERE INVALIDI I CONTRATTI CONCLUSI DAI MINORI DI SEDICI ANNI CON I FORNITORI DI SERVIZI DELLE SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE.
I contratti conclusi in prima persona dai minori di sedici anni con i fornitori di servizi delle società dell’informazione dovrebbero considerarsi invalidi a tutti gli effetti. Tali contratti, stipulati in assenza delle condizioni di capacità e rappresentanza, inoltre, non sono idonei a consentire alcuna forma di utilizzazione e di trattamento dei dati personali. In tal senso, sarebbero validi solamente i contratti stipulati con i soggetti che hanno compiuto sedici anni, nonché i contratti perfezionati, per conto dei minori di sedici anni, da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.
2. OBBLIGARE I FORNITORI DI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE DI VERIFICARE, ALL’ATTO DEL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, L’ETÀ DELL’UTENTE.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno introdurre in capo ai fornitori di servizi della società dell’informazione l’obbligo di verifica, all’atto del perfezionamento del contratto, dell’età dell’utente o della circostanza che il contratto sia concluso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore dei sedici anni o ne sia tutore. Per tali verifiche, che non dovrebbero comportare alcun onere a carico degli utenti, i gestori di piattaforme, applicazioni e servizi dovrebbero ricorrere a terze parti fidate, specializzate nell’erogazione di questo genere di servizi, e “qualificate” dallo Stato. Ad oggi, infatti, i gestori delle piattaforme si limitano a verificare l’età degli utenti chiedendo loro di dichiararla, con l’ovvia conseguenza che i più piccoli vi entrano semplicemente mentendo sulla loro età (secondo una recente ricerca dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni britannica lo fa un minore su due).
3. LIMITARE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOLAMENTE AI MAGGIORI DI SEDICI ANNI.
Si ritiene opportuno, in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, riportare a sedici anni l’età a partire dalla quale i ragazzi potranno prestare il loro consenso al trattamento dei dati personali al gestore di una piattaforma digitale, così da riallineare il nostro ordinamento al limite generale previsto dalla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali. I bambini e gli adolescenti, infatti, non hanno alcuna consapevolezza del valore dei dati personali e di ciò a cui rinunciano nel momento in cui prestano il consenso. È, pertanto, necessario sensibilizzare e istruire non solo loro, ma anche i formatori, attraverso progetti di educazione sul valore dei dati personali, che potrebbero essere promossi dal Garante per la protezione dei dati personali.
4. RAFFORZARE IL POTERE DEL GARANTE PRIVACY IN MATERIA DI SEXTORSION.
Dovrebbero essere rafforzati i poteri in capo al Garante per la protezione dei dati personali in materia di sextorsion, prevedendo specifiche disposizioni volte a disporre che lo stesso Garante possa inserire contenuti espliciti che riguardano minorenni, in un apposito registro reso accessibile a tutti i fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, che avrebbero l’obbligo di consultarlo e di bloccare preventivamente la pubblicazione del contenuto. Ad oggi, l’attuale articolo 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce al Garante solamente il potere di ordinare ai gestori di tutte le piattaforme di condivisione di contenuti e social network operanti nel nostro Paese, su segnalazione del minore o dei genitori, il blocco preventivo della pubblicazione dei contenuti in questione. Il primo anno e mezzo di applicazione di tale disciplina ha, tuttavia, evidenziato un limite rilevante rappresentato dalla circostanza che i gestori delle piattaforme attraverso le quali i contenuti in questione possono essere diffusi al pubblico rappresentano un universo infinito con la conseguenza che il Garante non è in grado, con i propri ordini, di raggiungerli tutti. Occorre, pertanto, anche facendo tesoro di esperienze internazionali di successo, proprio nel contrasto alla pedopornografia online (NCMEC), modificare le modalità di attuazione di tale disciplina prevedendo che siano tutti i fornitori di servizio, senza dover esser raggiunti da un ordine individuale di blocco, a dover quotidianamente consultare un registro in cui il Garante pubblica l’elenco dei contenuti oggetto di propri provvedimenti di blocco.
5. POTENZIARE IL SERVIZIO DEL 114 INTRODUCENDO IL “CONTATTO DI EMERGENZA IN APP”.
Si ritiene utile, inoltre, potenziare il servizio del 114 istituendo un “Contatto di emergenza in APP” attraverso cui gli utenti di app e piattaforme possano contattare e richiedere aiuto in modalità contestuale agli operatori. Questo potrebbe essere possibile prevedendo in capo ai fornitori dei servizi della società e dell’informazione (rectius gestori di app e di piattaforme) di inserire, a proprie spese, almeno con riferimento ai fornitori con fatturato di 50 milioni di euro, un apposito pulsante attraverso cui attivare una comunicazione diretta con il numero di emergenza infanzia 114.
6. INTRODURRE L’EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE.
Alla luce di quanto esposto al punto 5 e della necessità di educare e rendere consapevoli i minori del valore dei propri dati personali, sarebbe opportuno integrare l’offerta formativa in materia di educazione alla cittadinanza digitale al fine fare conoscere agli studenti gli ostacoli di ordine economico, sociale e tecnologico che nella dimensione digitale possono impedire il pieno sviluppo della persona umana e il rispetto della sua dignità, con particolare riferimento a quelli connessi allo sfruttamento commerciale dei dati personali, agli algoritmi e alle applicazioni di intelligenza artificiale.
7. INTRODUZIONE DI UNA NUOVA GOVERNANCE DELL’AGENDA DIGITALE DEI BAMBINI.
Si ritiene opportuno istituire una Cabina di regia con il fine di garantire l’attuazione delle iniziative di cui sopra. Il Comitato sarà composto da membri delegati dai Ministeri con competenza in materia di politiche sociali, oltre rappresentanti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Presidente del Comitato Nazionale Consumatori e Utenti, del Comitato Media e della Fondazione – S.O.S. Telefono Azzurro Onlus.