FriuliSera revisione archivi e diritto all’oblio
Il «diritto all’oblio» non è un concetto nuovo. Tale nozione è infatti già presente in alcune disposizioni legali: la legge prevede ad esempio un termine di cancellazione per i dati contenuti nel casellario giudiziale o nella maggior parte dei registri ufficiali. Il diritto all’oblio però non è un diritto assoluto. A seconda delle circostanze, possono esserci anche altri interessi in gioco. È opportuno allora, nel caso concreto, effettuare un bilanciamento degli interessi tra il rispetto della sfera privata (il diritto all’oblio, appunto) e l’interesse al mantenimento di una notizia sul web sulla quale concorrono la libertà d’espressione, il dovere di informazione e anche di memoria. La valutazione degli interessi insomma varia a seconda delle circostanze specifiche. In altre parole, occorre chiedersi se le lesioni della personalità derivanti dall’elaborazione o dalla pubblicazione dei dati siano giustificate, all’occorrenza, da un interesse superiore. Fino ad oggi la maggior parte dei giornali digitali hanno applicato questo principio se non fosse che in realtà non sono loro, i giornali, ad avere il controllo delle notizie. Ma i motori di ricerca, google innanzitutto, che decide sulla base di suoi criteri e convenienze e in futuro magari per influenzare i fruitori a fine non solo commerciali ma forse anche politici, cosa viene o non viene visto. Per questo pur non cancellando nulla dagli archivi FriuliSera (anticipando quanto quasi certamente si sta decidendo in sede Europea) sta attuando per ora massicciamente per annate ma poi selettivamente, la criptazione di notizie che potranno essere richiese alla redazione, con motivata richiesta, ma che non saranno più di libera fruizione. In sostanza stiamo deindicizzando le pagine, lasciandole comunque online, ma visibili solo accedendo al database interno del giornale. Parliamo ovviamente delle annate più remote. La nostra scelta parte non tanto dalle varie e contraddittorie determine dei vari livelli istituzionali ma dalla consapevolezza che il diritto ad essere dimenticati è un principio che spetta a ciascun cittadino, anche ai colpevoli. Difatti, la Costituzione stabilisce che scopo della pena non è solo la punizione del colpevole ma anche e soprattutto la sua rieducazione e il reinserimento nel tessuto sociale. Ciò non sarebbe però possibile se chiunque, anche a distanza di molti anni, potesse reperire informazioni su un altrui comportamento illecito per il quale però questi ha già scontato la pena. Ovviamente su questo principio generale possono esistere delle deroghe. Il diritto all’oblio non si applica per quei fatti di particolare rilevanza storica per i quali sussiste il diritto alla “memoria” da parte della collettività, basti pensare alle stragi o alle notizie relative a mafia e mafiosi. Resta fondamentale l’interpretazione dei principi generali in materia di diritto di informazione e di cronaca. La pubblicazione di una notizia, infatti, per essere legittima, non deve concernere solo fatti veri, ma anche attuali e di pubblico interesse. Vien da sé che un fatto obsoleto non possa più essere pubblicato o mantenuto online se vengono meno questi principi, ma possono essere sempre riesumati, l’esempio tipico è quando una persona condannata per truffa o malversazione poi viene eletta come parlamentare, il fatto potrà essere riesumato perché il soggetto è tornato di pubblico interesse ed è bene si sappiano i trascorsi giudiziari. Lo stesso potrà valere se il soggetto dovesse essere coinvolto in nuovi guai giudiziari che riportano le notizie ad un rinnovato diritto di cronaca.
Attenzione per quanto sopra gli articoli pubblicati fino al 31 dicembre 2020 sono stati spostati in archivio protetto per consentire un più agile utilizzo del database. La revisione proseguirà progressivamente lasciando visibili solo gli articoli dell’anno in corso. Per consultazioni mirate relative alle annate precedenti scrivere alla redazione (info@friulisera.it) che vaglierà la richiesta.