La Danielì potrà avere le firme ‘anti acciaieria’, accolto dal Tar il ricorso dell’azienda friulana (aggiornamento)

Duro colpo alla libertà di espressione politica diretta da parte dei cittadini attraverso l’istituto della petizione, la Regione dovrà fornire entro un mese gli elenchi di chi ha sottoscritto la petizione contro l’impianto di Porto Nogaro. Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha infatti dato ragione alla Danieli, che aveva presentato un ricorso per ottenere l’accesso all’elenco dei quasi 22 mila sottoscrittori della petizione contro l’acciaieria di Porto Nogaro che come è noto verrà  realizzato in Toscana.  I giudici amministrativi hanno ordinato all’amministrazione regionale che aveva resistito alla richiesta di rendere disponibile l’elenco richiesto dalla Danieli.  non rimane che constatare che il detto “non basta avere ragione bisogna trovare un giudice che ragione ti dia è drammaticamente attuale. Intanto i legali che hanno supportato Danieli nel procedimento presentato al Tar del Friuli Venezia Giulia hanno emesso una breve nota: “In seguito all’accoglimento del ricorso presentato da Danieli al TAR del Friuli Venezia Giulia nei confronti della Regione FVG relativamente alla petizione “No Acciaieria”, esprimiamo la nostra soddisfazione per il riconoscimento delle nostre ragioni. Il Gruppo Danieli potrà dunque verificare la regolarità della raccolta di firme che è stata alla base della decisione della Regione Friuli-Venezia Giulia rispetto all’investimento industriale dei gruppi Metinvest e Danieli a San Giorgio di Nogaro”.

 

Questa la dichiarazione dell’avv. Carlo Monai che perorava la causa dei firmatari della petizione:

“Temo che questo precedente possa indebolire il libero esercizio dei diritti politici del cittadino che si esplicano nel partecipare ad una petizione popolare. Da oggi sarà più cauta l’adesione ad iniziative di sensibilizzazione della pubblica opinione per la tutela di interessi diffusi e collettivi, quali quello dell’ambiente, quanto più forti risultino i portatori degli interessi economici in conflitto. Questa tematica, che a me pareva centrale, nella sentenza è solo accennata col richiamo alla decisione del Consiglio di Stato n.1450/2022 in materia di “esposti” che, secondo il TAR, sarebbe mutuabile al nostro caso. A tacere della ontologica diversità tra un “esposto” e una “petizione popolare”, di cui solo la seconda ha pregnanza costituzionale, nell’evocare la massima si è trascurato che l’anonimato vada garantito ogni qual volta l’autore dello scritto possa subire “azioni discriminatorie o indebite pressioni”. Il TAR ha ritenuto che la dichiarata volontà di Danieli di conoscere quei 21.974 nomi per promuovere contro tutti costoro le azioni risarcitorie e le querele per diffamazione costituisca non un’indebita pressione ma “il legittimo esercizio di un diritto”. Vero è che il legale della ricorrente ha rassicurato (peraltro solo ai media e non nel processo) che non sarà questa la reale intenzione del colosso siderurgico, ma domandiamoci se questo pingue schedario di soggetti “ostili” alla nuova acciaieria possa mai discriminarli ora che Danieli potrà svelare se tra essi vi siano suoi dipendenti o se taluno dei firmatari, in futuro, ne domandasse l’assunzione. Irrisolto, in ultimo, è rimasto il conflitto tra l’ordinanza di integrare il contraddittorio per pubblici proclami affinchè tutti i sottoscrittori della petizione potessero difendersi nel giudizio, il cui “petitum” è proprio l’ostensione delle loro generalità, e l’interesse di costoro a non doverle svelare in anticipo per poter esercitare il diritto alla difesa. Se ognuno di loro si fosse costituito per resistere sarebbe venuto meno, in radice, lo stesso interesse al ricorso”.

Scarica la sentenza in pdf 202400329_01