Corte Costituzionale: Due anni di residenza pregressa in Fvg per accedere alla casa Ater è requisito irragionevole
Era più che prevedibile nonché segno di incapacità a legiferare da parte della Regione Fvg by Fedriga, la Corte Costituzionale, con sentenza depositata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due diverse disposizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia. In particolare la Corte ha bocciato l’obbligo di 2 anni di residenza in Fvg per accedere alla casa Ater. Per i giudici, si legge nella sentenza “è irragionevole e in contrasto con il principio d’eguaglianza richiedere, per risultare assegnatari di un alloggio di edilizia sovvenzionata, la residenza pregressa e protratta nel territorio regionale”. Dal Palazzo della Consulta è stato ribadito che il “requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale pone un ostacolo al soddisfacimento del fondamentale diritto all’abitazione, che deve essere garantito tenendo conto della situazione di bisogno o di disagio, rispetto alla quale la durata della permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento, in quanto incapace di offrire una prospettiva di radicamento”. In quanto “sganciato da ogni valutazione su tale stato di bisogno”, tale requisito, secondo la Corte, si rivela “incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, inteso quale servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli”. Insomma i giudici hanno confermato che il requisito della “pregressa e protratta” residenza nel territorio regionale è “intrinsecamente irragionevole, perché del tutto non correlato con la funzione propria dell’edilizia sociale”, determina una “ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità e “tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.




