Equo compenso, OICE: “Apprezzamento per delibera ANAC che conferma i vincoli tariffari e accoglie le istanze contro compensi forfettari e aleatori”

E’ stata resa nota oggi l’allegata delibera n. 102 del 19 marzo 2025 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha accolto l’istanza di precontenzioso dell’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria. L’Associazione aveva contestato un bando di un Consorzio di bonifica che, con la formula dell’accordo quadro, aveva previsto un forfait di 30.000 euro per le attività propedeutiche alla redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e aveva subordinato la remunerazione della possibilità DOCFAP e del PFTE all’ottenimento del finanziamento.

Per l’Anac innanzitutto il DOCFAP è atto prodromico alla progettazione che non può essere affidato congiuntamente alla progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e quindi deve essere affidato separatamente e remunerato applicando le tabelle ministeriali di cui all’allegato I.13 del codice appalti che sono vincolanti e inderogabili. La delibera 102 precisa anche che i compensi per i servizi di ingegneria e architettura non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento, nonostante il d. lgs 36/2013 non abbia riprodotto espressamente il divieto di condizionare il pagamento dei corrispettivi all’ottenimento del finanziamento.

Per Giorgio Lupoi, Presidente dell’Associazione ” La delibera dell’Autorità rappresenta un importante successo della nostra Associazione a tutela della corretta applicazione del codice da parte delle stazioni appaltanti e soprattutto della dignità dei progettisti e del rispetto dell’equo compenso e del corretto equilibrio contrattuale. Fra le righe leggiamo, oltre ai richiami alle norme, anche la condivisione per la dignità del lavoro di tutti i progettisti. Con questo provvedimento, che conferma l’Anac come organismo fondamentale per la corretta attuazione dei principi del codice appalti, si ribadisce da un lato che DOCFAP e PFTE sono cose ben distinte e non affidabili unitariamente, visti i diversi obiettivi cui tendino; che l’attività professionale ha un suo valore intrinseco e la sua remunerazione non può essere aleatoria perché occorre sempre una copertura finanziaria. delibere come quella di oggi che ricordano alle stazioni appaltanti come applicare la normativa vigente.”

del. anac 102-2025