La replica di Asufc all’articolo “Privacy mal tutelata secondo il Garante..”
Con riferimento all’articolo “Privacy in Asufc mal tutelata secondo il Garante. Irrorata ennesima multa (24 mila euro) che come nel 2023 (55 mila) prima o poi pagheranno i cittadini” pubblicato online su FriuliSera in data 11/09/2026, il Direttore Generale Dott. Denis Caporale ci ha chiesto la pubblicazione di una replica. Bene, da parte nostra, in linea generale e non certo solo con Asufc, abbiamo sempre auspicato e in alcuni casi sollecitato, risposte e prese di posizioni. Siamo sempre disponibili a pubblicare chiarimenti di cui ovviamente, chi li propone, si prende la responsabilità. Tornando all’articolo oggetto della richiesta è palese che il riferimento fosse al giudizio del Garante Privacy “almeno giudicando dalle ultime decisioni prese” e che il “prima o poi pagheranno i cittadini” era riferito al fatto che chiunque vinca questi contenziosi, tutti interni a strutture pubbliche, alla fine, a pagare saranno i contribuenti, affermazione che crediamo sia inoppugnabile. Inoltre in assoluta trasparenza abbiamo linkato all’articolo atti direttamente visionabili dalle pagine web del Garante dalle quali, a nostro vedere, i fatti e le controdeduzioni delle parti, emergono nella loro chiarezza, questo ovviamente è legittimo diritto di critica, lungi da noi l’idea di essere detentori assoluti della verità. Se quanto pubblicato dal Garante dovesse essere mendace e ai loro uffici che andrebbero fatte le rimostranze. Comunque con spirito di c0llaborazione e non per riconosciuto obbligo, pubblichiamo la replica di Asufc:
“Premesso che il diritto di cronaca per essere legittimamente esercitato presuppone come primo requisito la verità dei fatti, va necessariamente eccepita la non veridicità di quanto rappresentato nell’articolo pubblicato. Per quanto concerne la vicenda del 2022, che nulla ha comunque a che vedere con “algoritmi predittivi”, il Tribunale di Udine, in sede di rinvio, con la sentenza depositata il 31/8/2026 ha accolto il ricorso in riassunzione promosso da ASUFC e, in luogo della sanzione amministrativa comminata dal Garante, si è limitato ad ammonire l’azienda sanitaria, la quale – si ribadisce – aveva agito in adempimento ad una delibera regionale e nell’ottica di tutelare la salute dei pazienti più fragili in epoca Covid. Meritevole di attenzione è quanto dedotto dal Giudice nelle motivazioni circa la sanzione irrogata a suo tempo, ovvero “è proprio nell’esercizio del potere discrezionale di graduazione della risposta sanzionatoria che il GARANTE non ha dato buona prova di sé, smarrendo il senso delle proporzioni e, prima ancora, soprattutto un più elementare buon senso. Al riguardo, una valutazione ponderata dei fatti non può prescindere, invero, dalla constatazione del difficile contesto operativo di riferimento, dalle finalità perseguite -comunque meritevoli di positivo apprezzamento, per quanto inidonee a scriminare la condotta”. ASUFC, per questa vicenda, non ha corrisposto un solo euro a titolo di sanzione amministrativa. Relativamente al nuovo provvedimento, in merito al quale l’azienda sta svolgendo tutte le necessarie valutazioni, si rileva che ASUFC mai ha utilizzato “il velo emergenziale come liste d’attesa e mancanza di personale medico” come scriminante “per forzare ogni principio” e, quindi, per legittimare comportamenti contrari alle norme in materia di trattamento dati. L’Azienda Sanitaria si è limitata a richiamare un principio cardine contenuto nello stesso GDPR, ovvero il principio secondo cui “la protezione dei dati non è un diritto assoluto, ma va bilanciato con altri diritti fondamentali in base al principio di proporzionalità”. Tra questi, il diritto alla salute riveste un ruolo primario e preminente. In epoca Covid obiettivo primario dell’Azienda sanitaria era quello di tutelare non solo la salute dei pazienti ricoverati presso le varie strutture ma anche la salute dello stesso personale dipendente. Non corrispondente al vero, infine, il rilievo che la configurazione informatica del dossier non prevederebbe limiti o alert, posto che il Titolare del trattamento, in adempimento al principio di accountability – altro principio cardine del GDPR – ha implementato lo strumento con le misure tecniche e organizzative, nonché con gli alert che ha reputato opportuni all’interno della propria organizzazione. La narrazione dei fatti, contenuti nell’articolo, è pertanto assolutamente divergente dalla realtà degli stessi”. Per tutti i suesposti motivi, le informazioni riportate nell’articolo risultano non veritiere, lesive dell’immagine dell’Azienda e della reputazione dei suoi dipendenti. La diffusione di tali contenuti a una platea di destinatari ha integrato una condotta suscettibile di rilevanza diffamatoria, con conseguente responsabilità per il pregiudizio subito e ci si riserva fin d’ora il risarcimento, nel caso in cui non si dia immediatamente seguito a detta richiesta”.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale Dott. Denis Caporale




