Per il ddl sulla caccia l’attività venatoria fa bene all’ambiente e alla salute… di chi la pratica

Poche settimane fa un città del Canada ha riconosciuto ufficialmente gli alberi come esseri viventi con il diritto di esistere. Noi, invece, vogliamo ampliare
l’attività venatoria.

INDIETRO DI 34 ANNI
Il disegno di legge 1552 sulla riforma della caccia presentato il 20 giugno 2025 (primo firmatario il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Lucio Malan) è dunque approdato alla Camera dopo essere stato approvato al Senato, il 23 giugno scorso, con 80 voti a favore, 56 contrari e 2 astensioni. Via libera anche dai senatori del Fvg Ciriani e Tubetti (FdI) e dal leghista Dreosto. Il ddl intende modificare (per gli ambientalisti “stravolgere”) la legge quadro sulla caccia n.157 del 1992.

Il ddl vuole riscrivere il concetto stesso di tutela della fauna selvatica passando dalla semplice protezione a un modello che ruota intorno alla gestione attiva e partecipativa dell’attività venatoria dove i cacciatori vengono promossi (“Udite Udite!!!”) a bioregolatori della diversità. Una tentazione pericolosa in quanto lo Stato andrebbe a trasferire tale importantissimo compito a privati cittadini armati di doppiette.

ATTIVITA’ MOTORIA
La pratica venatoria, inoltre, viene ridefinita come una vera e propria attività sportiva e motoria, che dunque fa bene alla salute di chi la pratica, oltre che come strumento per il controllo della popolazione animale e il contenimento delle specie invasive. Come dire: oggi invece di giocare a tennis vado a fare una passeggiata nel bosco, respiro aria pura, godo della bellezza della natura e ammazzo anche qualche cervo.

Inquadrare la caccia come attività sportiva è tutt’altro che semplice. Nonostante l’attività venatoria venga comunemente definita “caccia sportiva” a fini ricreativi e di gestione faunistica, dal punto di vista istituzionale è una attività diportistica a sé stante: in Italia le associazioni venatorie non fanno più parte del Coni dal 2000. Molti appassionati, inoltre, rifiutano, l’aggettivo “sportiva” preferendo definire la caccia una passione, una cultura o una filosofia di vita legata all’etica della conservazione anche se per questi sedicenti hobbisti significa pure togliere la vita ad animali naturalmente liberi di correre nei boschi o volare.
Eppure esiste, ed è chiara, una distinzione burocratica tra sport e caccia ed è relativa al porto d’armi. L’uso sportivo consente l’utilizzo di fucili e pistole solo al poligono (esempio: tiro a segno), mentre per praticare l’attività venatoria è necessario il porto d’armi uso caccia.

Una delle modifiche contenute nel ddl intende riconoscere inoltre l’attività venatoria “quale espressione di una tradizione nazionale” benché i cacciatori oggi siano una minoranza e il cui numero sia in costante diminuzione e nonostante il sentimento comune della gente consideri la caccia una pratica crudele e anacronistica.

Per dare una parvenza ambientalistica alla riforma, nel testo trasmesso dai promotori il 20 giugno scorso alla Presidenza del Senato in occasione della discussione della riforma si legge: “Le modifiche muovono da una considerazione olistica della caccia, non ridotta a mero abbattimento di esemplari di fauna selvatica, ma intesa come attività sportiva e motoria, avente importanti ricadute di ordine culturale, economico e sociale, come viene da tradizione secolare, nonché suscettibile di concorrere al contenimento delle specie invasive, al monitoraggio della consistenza faunistica ottimale, alla tutela degli habitat naturali”. In sintesi per i sostenitori della nuova normativa, la caccia (il cui fine primario, ricordiamolo, è uccidere) è bella, fa bene al corpo e allo spirito e inoltre aiuta l’ambiente.
E’ importante sottolineare, però, che la Costituzione afferma che spetta alla Repubblica (e non ai cacciatori) la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. E che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, cioè della collettività. Prima del 1992, la selvaggina era considera res nullius, ovvero “cosa di nessuno”. Con il passaggio a patrimonio indisponibile, la fauna è diventata un bene di importanza pubblica. Uno status fondamentale in quanto stabilisce che gli animali presenti in natura devono essere protetti e tutelati nell’interesse dell’intera comunità.

 

QUANDO, DOVE E COSA CACCIARE
Un’altra novità riguarda il calendario della caccia, che solitamente si apre la terza domenica di settembre per concludersi a inizio febbraio. La riforma vuole rendere più elastici questi limiti temporali, concedendo alle amministrazioni locali il potere di decidere se aprire prima o chiudere dopo la stagione venatoria. Le Regioni potranno anche determinare gli orari giornalieri.
Non solo. La nuova legge, se approvata prevede l’ampliamento delle aree dove si potrà cacciare includendo anche i territori del Demanio forestale.
Inoltre, ad oggi, se il terreno è coperto di neve, la caccia, specie quella a cervi, caprioli e altri ungulati, è vietata. Il motivo è semplice: con la neve gli animali lasciano le impronte e si muovono con difficoltà diventando così molto più facili da individuare e abbattere. Con la riforma, invece, si apre la possibilità di autorizzare la caccia anche in presenza di neve.

Si vuole poi allungare l’elenco dei volatili che possono essere abbattuti. Tra questi l’oca selvatica, il colombaccio e il piccione di città. Nel ddl di riforma, il lupo (canis lupis) scompare del tutto dall’elenco (art.3 ddl 1552) delle specie “particolarmente protette” contenuto nella normativa del 1992. In Italia e nell’Unione Europea oggi non è consentita alcuna caccia libera o sportiva. Gli unici abbattimenti possibili sono autorizzati in via eccezionale dalle Regioni, ma solo tramite deroghe molto rigide e sotto stretto controllo scientifico dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione animale, solitamente per tutelare le attività zootecniche. Il testo della riforma però declassa l’Ispra a mero ente consultivo il cui parere non è più vincolante dando così via libera agli abbattimenti.

MULTE A CHI DISTURBA I CACCIATORI
La tutela della fauna selvatica viene dunque spostata a favore dei cacciatori e la riforma punisce chi impedisce il regolare svolgimento delle attività venatorie. Chiunque tenti di ostacolare, interrompere o disturbare intenzionalmente le operazioni di caccia andrà incontro a una sanzione fino a 900 euro. In pratica, viene pesantemente sanzionato chi, munito di fischietti e tamburi, fa scappare gli animali finiti nel mirino delle doppiette.
Questo provvedimento mira a frenare le azioni di protesta e le manifestazioni di disobbedienza civile non violenta sul campo cancellando il diritto a non essere d’accordo con ciò che lo Stato autorizza e conferma un disegno che diventa ogni giorno più chiaro: reprimere la libertà di critica.
E così mentre si puniscono animalisti e ambientalisti, il ddl riduce, rispetto alla precedente legge, l’entità delle sanzioni previste per la caccia di frodo premiando così i bracconieri.

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE
Ma c’è dell’altro e riguarda le aziende faunistico-venatorie previste dalla legge sulla caccia del 1992 e autorizzate dalle Regioni entro il limite del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. Svolgono attività naturalistiche e faunistiche e hanno l’obbligo di operare senza fini di lucro. Con la nuova legge potranno invece trasformarsi in vere e proprie attività d’impresa, il che consentirà loro di accedere a fondi e finanziamenti pubblici per la gestione e la manutenzione del territorio. Ovviamente a spese dei contribuenti.

Domenico Diaco