Più decreti che sicurezza. Dal Governo Meloni l’ennesimo pacchetto “propaganda e distintivo”. Il testo
Arriva il nuovo pacchetto sicurezza. Difficilmente avrà effetti reali sulla criminalità, ma ne potrebbe avere sulla libertà di cittadini, del resto è palese che il governo Meloni, fin dal suo insediamento, utilizza fatti di cronaca – dai rave party agli scontri di Torino – per varare decreti che limitano libertà e criminalizzano il dissenso. Insomma propaganda allo stato puro dato che i numerosi “pacchetti” varati in oltre tre anni di governo si moltiplicano dimostrando inefficacia. Il Consiglio dei Ministri si è riunito nel pomeriggio di oggi, 5 febbraio e dopo una lunga gestazione, culminata con una riunione di maggioranza a Palazzo Chigi, lunedì scorso, e un’interlocuzione con il Quirinale su alcuni rilievi emersi, il governo ha approvato un decreto legge e un disegno di legge. Queste le principali misure:
Il fermo preventivo
L’elemento nuovo rispetto a quanto circolava da giorni riguarda soprattutto il ruolo del pm che potrà intervenire per valutare il fermo perché riceverà “immediata comunicazione” e “se riconosce che non ricorrono le condizioni ordinerà il rilascio della persona accompagnata”. Non solo: “Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto”. Questo renderà tutto molto complicato e si vedrà se la già affaticata macchina della giustizia potrà sostenere questa nuova incombenza. Per il resto, la formulazione è quella che si era ipotizzata: “Nel corso di specifiche operazioni di polizia, svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto”, ci siano delle ipotesi che le fanno considerare passibili di ricorrere a condotte violente. L’”accompagnamento” in ogni caso non dura più di dodici ore. Da quanto è emerso peseranno i precedenti, le condanne anche se risalenti, a quanto sembra dalla formulazione che parla di una decisione presa sulla base della “rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione”.
Le manifestazioni senza estemporanee o che deviano
Stretta, a proposito dei cortei, anche sulle manifestazioni non autorizzate o sulle deviazioni dai percorsi concordati. In entrambi i casi scattano le multe. In caso di mancato preavviso al Questore, le attuali pene dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda fino a 413 euro, per i promotori, sono sostituite con sanzioni da mille a 10mila euro. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni dell’Autorità, le attuali pene fino ad un anno di reclusione e dell’ammenda fino a 413 euro sono sostituite con la sanzione da 1.000 a 12.000 euro. E se non si rispetta l’itinerario concordato la multa va da 1.000 a 10.000 euro. Si tratta di un passaggio delicato perchè limita il diretto di protesta per eventi improvvisi e imprevedibili (infortuni sul lavoro, licenziamenti impprovvisi ecc ecc)
La stretta sulle “lame”
A proposito dei coltelli si prevede il “divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza oltre i 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo”. Il fatto “è punito con la reclusione da 1 a 3 anni”: E’ anche vietato il porto, “se non per giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri”, in questo caso punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Per entrambi i reati, il Prefetto può applicare sanzioni amministrative accessorie: la sospensione fino a un anno della patente di guida e della licenza di porto d’armi o il divieto di conseguirli, nonché la comunicazione all’autorità giudiziaria competente e al questore. Se i fatti sono commessi da un minorenne, è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro a carico di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
I precedenti per chi entra in Italia
Non potrà entrare in Italia chi ha commesso il reato di alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, e di porto d’armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio. La norma interviene modificando il Testo Unico Immigrazione, inserendo queste fattispecie di reato, per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, tra quelle ostative all’ingresso in Italia.
I centri per migranti
I centri per i migranti saranno rafforzati, dice la bozza. Il ministero dell’Interno potrà avere fino al 31 dicembre 2028 “ampie facoltà di deroga della normativa vigente, anche avvalendosi della vigilanza collaborativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac)”, per costruire nuovi centri. Il Viminale è autorizzato a operare in deroga per “la localizzazione, la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all’assistenza, all’accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri”.




