AAROI-EMAC contro Università di Trieste: “le somme corrisposte agli Specializzandi in periodo Covid sono dovute. Annullare le richieste inviate”
L’AAROI-EMAC ha diffidato l’Università degli studi di Trieste ad annullare/ritirare i provvedimenti di diffida inviati ad alcuni Medici in Formazione per richiedere il rimborso delle somme loro corrisposte dall’Università a titolo di trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica nel periodo in cui tali specializzandi erano stati assunti a tempo determinato dall’Azienda ASUGI per far fronte all’emergenza COVID.
Nel motivare le richieste, l’ateneo ha richiamato la “ normativa relativa all’assunzione dei medici specializzandi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale (legge 145 del 2018, c. 548 bis) ” che “ vieta il cumulo tra il suddetto trattamento economico e la retribuzione corrisposta dalle aziende sanitarie ”.
Tale normativa, tuttavia, non era applicabile ai contratti in questione, così come specificato nella diffida AAROI-EMAC: « i contratti a tempo determinato di cui si discute devono essere disciplinati non dalla legge n. 145 del 2018 ma bensì dalla normativa ex dln 18 del 2020, con l’applicazione dell’art. 2-ter, comma 5 , che prevede che i medici specializzati “ continui a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta ”.
Le Aziende sanitarie – si specifica nella diffida –, durante l’emergenza pandemica, potevano ricorrere o alle graduatorie concorsuali in vigore, applicando la relativa disciplina (comma 548 bis), oppure all’avviso pubblico per conferire incarichi a tempo determinato, applicando la relativa disciplina (art. 2-ter), ma non potevano sovrapporre e confondere le due discipline; ciò tanto più in quanto gli Avvisi pubblici di selezione cui hanno risposto gli specializzandi in questione, rispondevano specificamente alle esigenze emergenziali derivanti dalla pandemia del Covid 19.
Nei casi specifici l’Azienda sanitaria ha emanato un Avviso previsto dall’art. 2-ter del dln 18 del 2020, però disciplinando i rapporti di lavoro che ne derivano ai sensi del comma 548 – bis della legge n. 145 del 2018. Tale inquadramento è illegittimo e deve quindi essere disapplicato, in quanto lo stesso art. 2-ter prevede le dovute discipline come alternative, stabilendo la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato con avviso, “verificata l’impossibilità…di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore”, ai sensi del comma 548 bis della legge n. . 145 del 2018.
Le assunzioni degli specializzandi sono quindi riconducibili alla deroga prevista dall’art. 2-ter, comma 5, del dln 18 del 2020 che dispone il cumulo tra il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica e gli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta.
Sulla base di quanto fin qui detto l’AAROI-EMAC ha quindi diffidato l’Università di Trieste ad annullare e/o archiviare i provvedimenti di diffida inviati ai Medici in Formazione, ea voler procedere alla corresponsione delle somme dovute per i periodi in cui il pagamento del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica è stato sospeso.
“ Le diffide inviate ai Colleghi Specializzandi impegnati nel corso della pandemia sono irricevibili e sono state rispedite al mittente grazie alla segnalazione e alla collaborazione di due Medici coinvolti – sottolinea Alessandro Vergallo, Presidente Nazionale AAROI-EMAC –. È inoltre estremamente spiacevole che si richiedano indietro somme relative ad un periodo difficilissimo che ha richiesto ritmi di lavoro e sacrifici eccezionali. Inammissibile infine che, a oltre un mese di distanza dall’invio della nostra diffida, non ci sia stata alcuna risposta . Il silenzio non ci ferma, andremo senz’altro avanti ”.