Il governo Meloni sui Cpr nasconde la mano dopo aver tirato il sasso. Sulla fideiussione da 5000 euro patetico tentativo di addossare la colpa alla Ue
Sbugiardato dalla Commissione europea il patetico tentativo di nascondere la mano dopo aver tirato il sasso. L’Europa ha infatti bocciato la “garanzia finanziaria” da 4.938 euro per i richiedenti asilo da paesi sicuri per evitare l’ingresso nei Cpr. Il ministro Piantedosi dinnanzi alle critiche aveva detto che la fideiussione l’aveva chiesta Bruxelles ma in realtà la Commissione Europea ha molti dubbi sull’interpretazione data dal governo italiano. Un portavoce della Commissione Europea ha fatto sapere che la garanzia non è in linea con le indicazioni dell’Europa dato che non rispetta due principi fondamentali. Ovvero quello della proporzionalità e quello delle decisioni da prendere «caso per caso». Secondo l’Ue non può esserci un importo standard uguale per tutti ma l’eventuale misura andrebbe modulata. Il Viminale aveva invece sostenuto che il decreto con l’istituzione dei Cpr e della “taglia” era stato adottato per garantire le disposizioni della Direttiva “Accoglienza” dell’Ue. Si tratta della numero 33 del 2013 norma fra l’altro furbescamente ripescata, altrimenti, era il ragionamento del ministero dell’Interno, l’Italia si sarebbe esposta al rischio di ricorsi. Ma in realtà il testo della direttiva non prevede alcuna cauzione obbligatoria. La inserisce all’interno delle soluzioni da adottare per garantire un’alternativa alla reclusione. Secondo l’articolo 8 un richiedente può essere trattenuto soltanto:
a) per determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza;
b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente;
c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;
d) quando la persona è trattenuta nell’ambito di una procedura di rimpatrio;
f) conformemente all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.
La direttiva precisa che i motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale.
Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l’obbligo di dimorare in un luogo assegnato.
La garanzia finanziaria
La garanzia finanziaria quindi è una delle possibili opzioni. «Tutte queste decisioni vanno prese sulla base di una valutazione individuale», ha spiegato la portavoce della Commissione per gli Affari Interni Anita Hipper. Per la quale «tutte queste misure devono superare la verifica di proporzionalità». È dunque possibile che Bruxelles chieda al governo di rimodulare il provvedimento in fase di attuazione. Oppure di modificarlo per evitare il riferimento alla cifra della cauzione nei confronti dei migranti che hanno presentato richiesta di asilo.
Fra l’altro esiste un precedente. Il tribunale europeo, nel maggio del 2020, si era espresso su un caso riguardante l’Ungheria e il trattenimento di migranti nella zona di transito di Roszke, al confine con la Serbia. La Corte, ritenendo illegittimo il trattenimento dei migranti senza motivo valido, specificò che nessun richiedente asilo può essere trattenuto solamente sulla base del fatto che non sarebbe in grado di provvedere al proprio sostentamento e sottolineò come, per ogni caso, vanno esaminate “la necessità e la proporzionalità” di una misura di detenzione.
Per ora, la Commissione si è limitata a sottolineare di stare esaminando la misura italiana. Ma è evidente che se la norma non verrà modificata scatteranno provvedimenti.
La direttiva 33 del 2013 CELEX_32013L0033_IT_TXT