Acciaieria a san Giorgio di Nogaro. Preoccupazione di Legambiente per l’imposizione governativa in nome dell’interesse nazionale

Non sarà un procedimento autorizzativo secondo legge a decidere se e come fare l’acciaieria di Metinvest/Danieli, ma un commissario straordinario di Governo. Così ha deciso il governo Meloni con l’articolo pirata n. 13 inserito nel DL 104/2023 (leggi la norma in calce) . Ad affermarlo è Legambiente secondo cui alle spalle del Governo ci sono Metinvest/Danieli e Fedriga che dovrà, quest’ultimo, nominare assieme alla Meloni chi sarà il Commissario Straordinario; con buona pace di chi immaginava un normale procedimento amministrativo di valutazione e discussione nel merito di un’iniziativa che da oltre 2 anni è sul tavolo della Regione e che ha suscitato solo opposizioni e contrasti per l’enorme impatto ambientale e sociale che una macchina da 2 milioni di tonnellate all’anno costituisce per il delicato equilibrio della Laguna. 25.000 firme raccolte dai Comitati, e le numerose amministrazioni comunali contrarie coinvolte, hanno fatto talmente tanta paura che si è preferito passare direttamente alle maniere forti per superare le ragioni di un no che appare troppo determinato e motivato per affrontarlo secondo le norme vigenti. 70 ha di campagna da occupare, 2 milioni di tonnellate di acciaio da produrre ogni anno (come mezza Taranto e forse più), un canale d’accesso da approfondire e rettificare per molti chilometri, scavando milioni di mc di fondale attraverso la laguna fino a molti km in mare aperto, l’ingressione e intrusione del mare facilitata dal dragaggio profondo, la movimentazione di sabbie e fanghi inquinati da piombo e cromo esavalente, l’impatto su un sito Ramsar e Natura 2000 tra i più delicati ed importanti in Italia ed in Europa, la necessità di enormi quantità di energia che non potrà mai essere green; sono alcune fra le molte altre ragioni per dire no al sito di S. Giorgio di Nogaro, ricordando anche che questo insediamento non tiene conto di alcuna pianificazione di politica industriale, né nazionale né regionale e che viene posto a S. Giorgio dopo aver scartato, senza motivi validi, il già condiviso sito industriale abbandonato di Valle delle Noghere (TS). Tutto questo in un ambiente lagunare sottoposto a forte stress causato dalla crisi climatica e dalle pressioni generate dal bacino scolante e senza considerare gli ingenti costi a carico delle pubbliche finanze, per la manutenzione del canale anche a seguito della marinizzazione della laguna. Tutto questo ha provocato ampie opposizioni e perplessità anche fra le amministrazioni locali mentre, dall’altra parte, ha visto un’aggressiva determinazione di Danieli che, per bocca del suo AD, ha più volte fatto sapere che “l’impianto si farà comunque”. E così sarà; con una mossa a sorpresa, nel mezzo delle ferie agostane, si sono portati a casa la soluzione di ogni problema dichiarando il “preminente interesse strategico nazionale” di questo grande “programma d’investimenti esteri per la cui realizzazione sono richiesti procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali e regione per un valore superiore a un miliardo”; una norma fatta a pennello per l’acciaieria di S. Giorgio. Questa soluzione è destinata a rinfocolare la rabbia della gente e delle amministrazioni locali che dovranno esprimersi “entro 15 giorni” sul merito del progetto; quali reazioni ci saranno dalle categorie economiche che saranno danneggiate, direttamente o indirettamente, da questo impianto? Sarà questo atto di forza regional-governativo più forte dell’opposizione a questo progetto faraonico? Legambiente sottolinea l’aspetto liquidatorio del provvedimento che scardina le regole di un confronto tecnico, affidato alle leggi, e politico affidato alla discussione e alla partecipazione popolare. Senza considerare che nel mentre si vuole costruire una nuova acciaieria in un sito assolutamente inidoneo attualmente sono migliaia gli operai in cassa integrazione nel settore siderurgico a Taranto come a Piombino. Legambiente non è contro la produzione di acciaio che utilizzi le migliori tecnologie da destinare ad usi civili orientati alla transizione ecologica. Ma non a ridosso di una Laguna che gode di forme di tutela di ogni genere. Non lì. A fronte di un progetto tuttora inesistente (così dice la Regione), si è scelta la strada del fatto compiuto; così si impara a conoscere in quale considerazione si tengono le ragioni, tecniche e ambientali, di chi si oppone credendo ancora che le scelte sul territorio e sull’ambiente possano trovare momenti di discussione e civile confronto. A fronte di tutto questo Legambiente si rivolge al Parlamento affinché non ratifichi questo articolo e, in particolare, chiede ai parlamentari della nostra Regione di adoperarsi in tal senso.

 

Art. 13 DL 104/2023

Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale

1. Il Consiglio dei ministri puo’ con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d’investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.
2. Per grandi programmi d’investimento esteri si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all’importo di un miliardo di euro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l’azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d’investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell’Unità di missione «attrazione e sblocco degli investimenti» di cui al comma 1-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, puo’ provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche’ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Fermo restando l’esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d’investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell’ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti concessione, di autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attivita’ da intraprendere, e’ rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le
amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumita’ dei cittadini.                                                                          6. Il rilascio dell’autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita’ previste nel progetto. L’autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d’investimento di cui al comma 1 e della loro conformita’ urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell’autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del progetto, anche ai fini
dell’applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere e per la costituzione volontaria o coattiva di servitu’ connesse alla realizzazione delle attivita’ e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennita’ e per l’apposizione di vincolo espropriativo.
7. Rimane ferma in ogni caso l’applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, nonche’ del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.